Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico

  • Il recente intensificarsi di episodi di violenza a danno del personale scolastico e,
    in particolare, del personale docente, rende indifferibile l’indicazione di procedure
    amministrative tese all’efficace assistenza dei dipendenti vittime di tali incresciose condotte,
    mediante ricorso allo strumento della diretta rappresentanza e difesa erariale disciplinata
    dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933.
    Il citato art. 44 dispone: “L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la
    difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato […] nei giudizi civili e penali
    che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne
    facciano richiesta, e l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.”
    L’istituto in parola, quindi, consente l’assunzione, ad opera dell’Avvocatura dello
    Stato, della rappresentanza e difesa, in sede penale e civile, dei dipendenti statali, nonché
    dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzate alla difesa erariale.
    Al riguardo va precisato che l’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e
    la difesa di un dipendente dello Stato laddove ricorra piena coincidenza tra la posizione del
    dipendente medesimo e quella dell’Amministrazione e senza che, quindi, possano
    ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse. Ciò sul presupposto che la difesa dell’operato
    del dipendente, stante il rapporto organico che lo lega all’Amministrazione (art. 28 Cost.),
    costituisca necessariamente difesa degli stessi interessi erariali.
    Con riferimento al personale della scuola tale tutela legale potrà essere prevista,
    in primo luogo, quando lo stesso personale sia destinatario di atti aventi evidente rilevanza
    penale, a causa ed in conseguenza dell’esercizio delle funzioni riconducibili al rapporto di
    lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione. Dunque, la tutela legale deve ritenersi esclusa
    qualora i fatti abbiano rilievo meramente disciplinare.
    La tutela in esame troverà, inoltre, attuazione nel caso in cui la condotta posta in
    essere nei confronti del dipendente risulti idonea a fondare ipotesi di risarcimento a titolo di
    responsabilità civile.
    In merito all’assegnazione del patrocinio erariale al dipendente, l’art. 44 R.D. n.
    1611/1933 prevede che essa sia assunta dall’Avvocatura dello Stato, su richiesta della P.A.
    d’appartenenza, all’esito di relativa domanda del dipendente interessato, e l’Avvocato
    generale dello Stato ne abbia riconosciuto l’opportunità.
    Pertanto, si ritiene necessario indicare una specifica ed uniforme procedura per
    l’attivazione del patrocinio in sede sia penale che civile in favore del personale della scuola,
    che tenga conto della peculiare articolazione organizzativa dell’Amministrazione scolastica.
    In primo luogo, il Dirigente scolastico, ricorrendo i presupposti sopra ricordati,
    riceve l’istanza del dipendente corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela,
    verbale redatto dalle forze dell’ordine, ecc.…), comprensiva di apposita autorizzazione
    dell’interessato al trattamento dei dati personali necessari ai fini della tutela giudiziale, e la
    inoltra tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale, accompagnata da
    idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta
    di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di richieste
    palesemente infondate e temerarie.
    Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, espletata l’ulteriore attività istruttoria
    resasi eventualmente necessaria, effettua una prima valutazione amministrativa della
    ricorrenza dei presupposti per l’attivazione della tutela accordata dall’art. 44 R.D. n.
    1611/1933 e trasmette, con urgenza e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento
    dell’istanza, la documentazione a questo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
    e formazione, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio all’Avvocato Generale
    dello Stato.
    Al riguardo si precisa altresì che, fermo restando che la valutazione e la verifica
    circa l’opportunità e i presupposti per concedere il patrocinio è dell’Avvocato Generale ex
    art. 44 cit., il giudizio seguirà le ordinarie regole della competenza e, pertanto, sarà poi
    seguito dalle Avvocature distrettuali competenti, con le quali il dipendente si rapporterà per
    gli ulteriori seguiti.

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